Recupero sottotetti in Lombardia

Il Recupero dei sottotetti in Lombardia è disciplinato dalla la Legge Regionale 12/2005.

La LR 15/2017 Legge di semplificazione, pubblicata sul BURL n. 22 del 30.5.2017-Supplemento Ordinario, ha apportato alcune modifiche alla LR 12/2005 che regola gli interventi in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio. Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti significa recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.

Le novità introdotte dalla Legge di semplificazione per il recupero dei sottotetti in Lombardia

La legge di semplificazione in Lombardia incentiva a valorizzare ulteriormente il recupero con alcune novità:

  • l’intervento è possibile dopo 3 anni dalla data di conseguimento dell’agibilità invece che dopo 5;
  • il contributo commisurato al costo di costruzione dovuto è calcolato secondo le tariffe per le opere di ristrutturazione edilizia. In questo modo risulta ridotto rispetto alle tariffe per le opere per le nuove costruzioni;
  • i comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 10% del contributo di costruzione dovuto;
  • esenzione dal contributo commisurato al costo di costruzione e dal reperimento e/o monetizzazione degli spazi a parcheggi pertinenziali se il sottotetto è collegato direttamente all’abitazione (nel caso di prima casa) ed ha una superficie lorda minore di 40 mq.

Requisiti

Rimane in vigore l’obbligo che sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40. L’altezza può essere ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare. L’altezza media ponderale si calcola dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

Inoltre vengono consentite l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti. Per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico è possibile la modifica di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde.

L’intervento di recupero dei sottotetti in Lombardia può essere volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari. In questo caso è subordinato all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare o alla relativa monetizzazione.

Per maggiori approfondimenti leggi il testo integrale della LR 12/2005 modificato dalla LR 15/2017  (TITOLO IV – ATTIVITA’ EDILIZIE SPECIFICHE – CAPO I – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI)